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Decreto MIUR 24.04.2019, n. 384

Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno.

Art. 3 - Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac ai fini dell'esame di Stato

1. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta, composta da una prova scritta di lingua e letteratura francese e da una prova scritta di storia, è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. La valutazione della terza prova scritta è espressa in ventesimi e risulta dalla media aritmetica dei voti assegnati alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia. Essa va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta dell'esame di Stato. A tal fine, la commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta.

3. La valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio.

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