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Decreto MIUR 24.04.2019, n. 384

Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno.

Art. 5 - Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac techno ai fini dell'esame di Stato

1. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta (prova di lingua, cultura e comunicazione francese), è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua, cultura e comunicazione francese, la prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e la prova orale di storia veicolata in francese, è espresso in ventesimi.

3. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta. A tal fine, la commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta.

4. La valutazione della prova orale di lingua, cultura e comunicazione e della prova orale di storia va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio.

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