Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100
1. A livello territoriale, con specifico accordo tra l'Ufficio competente della Regione e l'Ufficio Scolastico Regionali, sono definite le forme e le modalità di:
a) supporto alle istituzioni scolastiche e formative sulla materia dei passaggi;
b) monitoraggio e controllo del rispetto degli elementi e degli standard minimi di cui al presente accordo;
c) collaborazione anche relativamente alla gestione dei dati.
2. Agli aspetti di cui al comma 1 gli Uffici competenti della Regione e gli Uffici Scolastici Regionali provvedono nell'ambito delle proprie competenze e risorse.
3. Nell'ambito del tavolo nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo, è costituito un apposito gruppo di lavoro per il monitoraggio e la valutazione di sistema dei passaggi di cui al presente accordo, anche ai fini della diffusione delle migliori pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche e formative. La partecipazione al Tavolo nazionale non comporta il riconoscimento di gettoni, indennità, emolumenti, compensi o benefici economici a qualunque titolo previsti.
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