Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100
1. La determinazione dell'annualità di inserimento nel percorso richiesto tiene conto:
a) della comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere e dei relativi risultati di apprendimento;
b) dei crediti riconosciuti, ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, alla studentessa e allo studente richiedente;
c) delle correlazioni tra indirizzi, qualifiche e diplomi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo.
2. In esito alla valutazione degli elementi di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 7 del presente accordo determina l'inserimento della studentessa e dello studente nel percorso di destinazione:
a) nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;
b) nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenza formative;
c) nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.
3. La Commissione, ai fini del proficuo inserimento della studentessa e dello studente, individua eventuali supporti, interventi o moduli formativi aggiuntivi e personalizzati relativi agli ambiti di specifica caratterizzazione del percorso di destinazione;
4. L'istituzione di destinazione prevede e attua, nell'ambito del proprio programma dell'offerta formativa, misure di personalizzazione e supporto, atte a colmare le eventuali carenze formative rispetto al percor
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.