IperTesto Unico IperTesto Unico

Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100

Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Art. 7 - Commissione per i passaggi

1. L'istituzione presso la quale è attivato il percorso richiesto nella domanda di passaggio, nomina una Commissione che sovraintende all'intera procedura, costituita da personale in servizio presso l'istituzione stessa, nominata in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio.

2. Ove proposto dall'istituzione scolastica, sulla base delle indicazioni del Consiglio di classe, ovvero dall'istituzione formativa, di provenienza della studentessa e dello studente che fa domanda di passaggio, la Commissione può essere integrata con un docente o un formatore dell'istituzione di provenienza. Di tale richiesta l'istituzione scolastica o formativa informa l'istituzione di destinazione contestualmente alla trasmissione della domanda di passaggio.

3. La partecipazione alla Commissione non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità, emolumenti o altre indennità comunque denominate, né rimborsi spese.

4. La Commissione cura le operazioni fondamentali del procedimento di passaggio indicate all'articolo 4, comma 3.

5. Ai fini del monitoraggio e del controllo delle attività, la Commissione è tenuta a documentare le operazioni di cui al comma 2 attraverso la redazione di apposito verbale contenente i necessari elementi di tracciabilità dell'intero procedimento.

6. Ferme restando le specifiche disposizioni normative statali e regionali di riferimento, la Commissione stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori, ivi compresa la possibilità di lavorare a distanza. La Commissione può essere, inoltre, integrata, nel rispetto dell'autonomia dell'istituzione scolastica o formativa, con ulteriori risorse professionali ritenute utili e opportune alla ges

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.