Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100
1. La studentessa e lo studente che intende passare da un percorso di IP a un percorso di IeFP e viceversa, presenta domanda, per il tramite dell'istituzione di appartenenza, alla istituzione nella quale è attivato il percorso richiesto. In caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale. La domanda è presentata direttamente all'istituzione scolastica o formativa di destinazione nei casi previsti dall'articolo 1, comma 3, del presente accordo.
3. La studentessa e lo studente che richiede il passaggio ai percorsi di IP nel corso dei primi due anni dei percorsi di IeFP presenta domanda entro il 31 gennaio dell'anno formativo cui è iscritto. In tal caso l'operazione di passaggio si conclude entro il mese di febbraio successivo.
4. La studentessa e lo studente che richiede il passaggio ai percorsi di IP al termine dell'anno formativo presenta la domanda di passaggio entro il 30 giugno e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse al passaggio prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, termine entro il quale si conclude la fase di passaggio.
5. Il termine di presentazione della domanda di passaggio ai percorsi di IeFP, erogati sia dalle Istituzioni formative, sia da quelle scolastiche in via sussidiaria, nonché il termine entro il quale si conclude l'operazione di passaggio a tali percorsi, è definito dalle specifiche regolamentazioni regionali.
6. Nel caso la domanda di passaggio sia presentata nel corso del terzo anno, il termine di scadenza è comunque fissato al 30 novembre, sia per i passaggi da IP a IeFP, sia per i passaggi da IeFP a IP.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.