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Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100

Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Art. 5 - Riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio

1. Con riferimento ai passaggi tra percorsi, per credito formativo si intende il valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite dalla studentessa e dallo studente nel proprio percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai fini dell'inserimento nel percorso di IP o di IeFP per il quale ha presentato la domanda di passaggio a norma dell'articolo 6, anche a seguito di eventuali verifiche in ingresso.

2. La certificazione delle competenze è operata dall'istituzione di IP di provenienza attraverso il rilascio del Certificato di competenze e dall'istituzione di IeFP di provenienza attraverso il rilascio dell'attestazione delle competenze di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del presente accordo. Tale certificazione è comprensiva degli apprendimenti acquisiti dalla studentessa e dallo studente anche nell'ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage e percorsi di alternanza scuola lavoro e percorsi di apprendistato di primo livello.

3. Nei casi di rientro a seguito di una interruzione degli studi, il riconoscimento del credito ai fini dei passaggi è operato dall'Istituzione di destinazione sulla base della certificazione delle competenze di cui al comma 2 e delle eventuali verifiche in ingresso.

4. Una copia del Certificato di competenze o dell'attestazione delle competenze è conservata agli atti dell'istituzione che ha provveduto al rilascio.

5. Il riconoscimento del credito ai fini del passaggio è operato dall'Istituzione scolastica o formativa di destina

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