Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100
1. Con riferimento ai passaggi tra percorsi, per credito formativo si intende il valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite dalla studentessa e dallo studente nel proprio percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai fini dell'inserimento nel percorso di IP o di IeFP per il quale ha presentato la domanda di passaggio a norma dell'articolo 6, anche a seguito di eventuali verifiche in ingresso.
2. La certificazione delle competenze è operata dall'istituzione di IP di provenienza attraverso il rilascio del Certificato di competenze e dall'istituzione di IeFP di provenienza attraverso il rilascio dell'attestazione delle competenze di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del presente accordo. Tale certificazione è comprensiva degli apprendimenti acquisiti dalla studentessa e dallo studente anche nell'ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage e percorsi di alternanza scuola lavoro e percorsi di apprendistato di primo livello.
3. Nei casi di rientro a seguito di una interruzione degli studi, il riconoscimento del credito ai fini dei passaggi è operato dall'Istituzione di destinazione sulla base della certificazione delle competenze di cui al comma 2 e delle eventuali verifiche in ingresso.
4. Una copia del Certificato di competenze o dell'attestazione delle competenze è conservata agli atti dell'istituzione che ha provveduto al rilascio.
5. Il riconoscimento del credito ai fini del passaggio è operato dall'Istituzione scolastica o formativa di destina
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