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Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100

Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Art. 4 - Procedimento per l'attuazione dei passaggi

1. Il procedimento relativo al passaggio di cui all'articolo 3 del presente accordo, tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP è gestito, nell'ambito della propria autonomia, dalle istituzioni interessate, in modo condiviso e nel rispetto delle operazioni indicate al presente articolo, tenuto conto delle diverse condizioni logistiche ed organizzative.

2. L'istituzione di provenienza della studentessa o dello studente che richiede il passaggio assicura le seguenti operazioni fondamentali:

a) acquisizione della domanda di passaggio presentata dalla studentessa e dallo studente a norma dell'articolo 6 e trasmissione all'istituzione scolastica o formativa di destinazione; in caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale;

b) tempestivo invio all'istituzione di destinazione del Certificato di competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g ), del decreto legislativo da parte dell'istituzione scolastica, ovvero dell' attestazione delle competenze prevista dalla normativa di ciascuna regione da parte dell'istituzione formativa, ovvero del titolo di studio, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della determinazione del credito rilasciati dall'istituzione di provenienza;

c) eventuale designazione dell'incaricato, in servizio presso l'istituzione scolastica di IP o l'istituzione formativa di IeFP, che integra la commissione per i passaggi di cui all' articolo 7.

3. L'istituzione di destinazione della studentessa o dello studente che chiede il passaggio assicura le seguenti operazioni fondamentali:

a) elaborazione di un bilancio delle competenze ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b), del decreto legislativo, sulla base del

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