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Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100

Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Art. 3 - Condizioni essenziali delle fasi di passaggio

1. Il passaggio tra percorsi di IP e di IeFP e viceversa, anche ai fini del reingresso nei percorsi di IP e in quelli di IeFP, non ha carattere di irreversibilità e prevede, da parte delle istituzioni interessate, la progettazione e l'attuazione, sulla base della ricognizione degli apprendimenti effettivamente acquisiti e riconoscibili e degli specifici risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso di studi richiesto, azioni di accompagnamento e sostegno della studentessa e dello studente, con la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso richiesto a norma del comma 2.

2. Il passaggio è personale ed è effettuato a domanda presentata, per il tramite della istituzione di appartenenza, all'istituzione presso la quale è attivo il percorso richiesto, che ne verifica le condizioni di ammissibilità, previa valutazione degli elementi di cui all'articolo 4 del presente accordo, nel rispetto delle specifiche disposizioni e dei parametri numerici per la composizione dei gruppi classe e di allievi stabiliti dalla normativa statale e regionale di riferimento.

3. L'istituzione destinataria della domanda di passaggio di cui al comma 2 assicura il rispetto e la gestione ottimale delle operazioni fondamentali di cui all'articolo 4, nonché la progettazione e la realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento della studentessa e dello studente richiedente nel nuovo percorso.

4. L'istituzione alla quale viene presentata la domanda dà motivata e formale comunicazione alla studentessa e allo studente interessati dell'esito della procedura, anche ai fini del monitoraggio e del controllo di cui all'articolo 9.

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