Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100
1. Il passaggio tra percorsi di IP e di IeFP e viceversa, anche ai fini del reingresso nei percorsi di IP e in quelli di IeFP, non ha carattere di irreversibilità e prevede, da parte delle istituzioni interessate, la progettazione e l'attuazione, sulla base della ricognizione degli apprendimenti effettivamente acquisiti e riconoscibili e degli specifici risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso di studi richiesto, azioni di accompagnamento e sostegno della studentessa e dello studente, con la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso richiesto a norma del comma 2.
2. Il passaggio è personale ed è effettuato a domanda presentata, per il tramite della istituzione di appartenenza, all'istituzione presso la quale è attivo il percorso richiesto, che ne verifica le condizioni di ammissibilità, previa valutazione degli elementi di cui all'articolo 4 del presente accordo, nel rispetto delle specifiche disposizioni e dei parametri numerici per la composizione dei gruppi classe e di allievi stabiliti dalla normativa statale e regionale di riferimento.
3. L'istituzione destinataria della domanda di passaggio di cui al comma 2 assicura il rispetto e la gestione ottimale delle operazioni fondamentali di cui all'articolo 4, nonché la progettazione e la realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento della studentessa e dello studente richiedente nel nuovo percorso.
4. L'istituzione alla quale viene presentata la domanda dà motivata e formale comunicazione alla studentessa e allo studente interessati dell'esito della procedura, anche ai fini del monitoraggio e del controllo di cui all'articolo 9.
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