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Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100

Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Art. 2 - Fasi del passaggio

1. I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, e viceversa, rivestono un carattere personalizzato e garantiscono alla studentessa e allo studente il diritto alla realizzazione del percorso personale di crescita e di apprendimento. La studentessa e lo studente hanno l'opportunità di ridefinire le proprie scelte, con il riconoscimento e la valorizzazione dei crediti acquisiti secondo le modalità indicate all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo.

2. In rapporto al diritto della studentessa e dello studente ed al carattere personalizzato del passaggio, le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:

a) per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;

b) al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.

3. I passaggi dai percorsi di IeFP di operatore del benessere e/o di tecnico dei trattamenti estetici ai percorsi del sistema di IP relativi agli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo avvengono nei limiti e con le condizioni previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto di cui all'Intesa 8 marzo 2018 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017.

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