Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100
1. I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, e viceversa, rivestono un carattere personalizzato e garantiscono alla studentessa e allo studente il diritto alla realizzazione del percorso personale di crescita e di apprendimento. La studentessa e lo studente hanno l'opportunità di ridefinire le proprie scelte, con il riconoscimento e la valorizzazione dei crediti acquisiti secondo le modalità indicate all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo.
2. In rapporto al diritto della studentessa e dello studente ed al carattere personalizzato del passaggio, le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:
a) per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
b) al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.
3. I passaggi dai percorsi di IeFP di operatore del benessere e/o di tecnico dei trattamenti estetici ai percorsi del sistema di IP relativi agli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo avvengono nei limiti e con le condizioni previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto di cui all'Intesa 8 marzo 2018 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017.
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