IperTesto Unico IperTesto Unico

Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100

Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente accordo è adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo e disciplina le fasi del passaggio tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR e del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, e viceversa.

2. La reversibilità delle scelte e la possibilità del passaggio è in ogni caso assicurata e assistita dalle istituzioni scolastiche e formative. In mancanza delle condizioni essenziali per l'ammissione e l'inserimento della studentessa e dello studente nel percorso richiesto di cui all'articolo 3, le predette istituzioni scolastiche e formative attuano le necessarie misure di ri-orientamento con la proposta di soluzioni alternative idonee a facilitare la prosecuzione degli studi.

3. Il sistema dei passaggi opera anche in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi di cui al comma 1, nonché nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IP o - secondo le modalità specifiche previste nelle disposizioni regolamentari regionali - di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi.

4. Le istituzioni scolastiche e formative, nelle diverse fasi dei passaggi, sono tenute al rispetto delle condizioni essenziali e delle operazioni fondamentali di cui agli articoli 3 e 4 del presente accordo; applicano, nel riconoscimento dei crediti, quanto previsto all'articolo 5 del presente accordo. Le procedure per i passaggi sono regolate agli articoli 6, 7 e 8 del presente accordo.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.