Accordo Conferenza Stato-Regioni 10.05.2018, n. 100
1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'applicazione delle presenti indicazioni nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi del proprio statuto, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.
2. Le misure per i passaggi tra i sistemi formativi di cui al presente accordo possono essere promosse e sostenute nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle a valere sui Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, e sui POR delle singole regioni, nonché ulteriori risorse regionali, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
3. Resta fermo, in materia di dotazioni organiche del personale, quanto previsto dall'articolo 8 del decreto di cui all'Intesa 8 marzo 2018 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo.
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