Ordinanza MIUR 23.02.2016, prot. n. 97
1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui ai successivi commi.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza. Fanno eccezione le istanze per la partecipazione alle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto.
3. L'istanza è presentata esclusivamente on line, con le modalità specificate nei bandi di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 95, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione.
4. Ai fini del comma 3:
a. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici, dei docenti Afam nonché dei docenti del comparto scuola, utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero;
b. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente.
5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
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