Ordinanza MIUR 23.02.2016, prot. n. 97
1. I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) e sui siti degli USR.
2. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:
a. al Cun, relativamente ai professori universitari;
b. alla competente Direzione Generale, relativamente ai docenti delle istituzioni Afam.
3. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle commissioni:
a. si tiene conto, per i docenti componenti aggregati di cui all'articolo 3, comma 8, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del Decreto;
b. si tiene conto, per la scuola primaria, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del Decreto;
c. si tiene altresì conto della vicinanza della sede di servizio dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di correzione delle prove di esame ovvero di espletamento delle prove orali.
4. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.istruzione.it e sui siti degli USR competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, sono nominati dal Dirigente preposto all'USR.
5. In caso di cessaz
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