Ordinanza MIUR 23.02.2016, prot. n. 97
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, sono composte ai sensi del Decreto e nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.
2. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici, inclusi i membri aggregati e i supplenti, sono individuati dal Dirigente preposto all'USR competente per territorio tra gli iscritti nell'elenco composto da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto, abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 3.
3. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati secondo le modalità di cui al comma 2 e in applicazione dell'articolo 404, commi 11 e 12, del Testo Unico.
4. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal Decreto e dalla normativa vigente. Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche, il dirigente dell'USR può prescindere dai requisiti di cui all'articolo 4 comma 7, lettere a) e b) del Decreto Ministeriale n. 96 del 23 febbraio 2016, ferma restando la conferma in ruolo. Qualora non sia possibile reperire componenti aggregati nemmeno ai sensi del precedente periodo, il dirigente dell'USR competente può ricorrere con proprio decreto motivato alla nomina di componenti ag
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