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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo III - Rito ordinario

Capo III - Trattazione

Art. 92 - Rinvii dell'udienza

1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, è aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.

2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, può rinviarla ad altra data.

3. Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale o con decreto.

4. Se il rinvio è disposto d'ufficio prima della data di udienza, di esso è data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.

5. Il rinvio deliberato a verbale è considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.

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