Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo III - Rito ordinario
Capo III - Trattazione
1. L'udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.
2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro; può avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.
3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza.
4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l'ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.
5. Si applica l'articolo 101 del codice di procedura civile.
6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che è sempre udito nelle sue conclusioni.
7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.
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