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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo III - Rito ordinario

Capo II - Introduzione del giudizio

Art. 90 - Costituzione del convenuto e comparsa di risposta

1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione.

2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni.

3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'articolo 87.

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