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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo III - Rito ordinario

Capo III - Trattazione

Art. 93 - Contumacia del convenuto

1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d'ufficio, un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.

2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell'atto di citazione unitamente all'ordinanza.

3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

4. Se l'ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

5. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne dà espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza che definisce il giudizio.

6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il deposito in segreteria della sezione e con l'apposizione del visto del segretario sull'originale.

7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

9. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi, fino all'udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all'udienza.

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