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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo III - Rito ordinario

Capo I - Disposizioni generali 83

Art. 85 - Intervento di terzi in giudizio

1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione. 84

83

Rubrica modificata dall'art. 43, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.

84

Comma modificato dall'art. 45, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.

Il testo previgente era: «1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.».

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