Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo III - Rito ordinario
Capo I - Disposizioni generali 83
1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione. 84
Rubrica modificata dall'art. 43, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Comma modificato dall'art. 45, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.».
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