Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo III - Rito ordinario
Capo II - Introduzione del giudizio
1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l'atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6.
2. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta;
b) le generalità, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto è una persona giuridica, la denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione;
d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale;
e) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione;
g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verrà fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 90;
h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza;
i) la data e la sottos
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