Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo III - Rito ordinario
Capo I - Disposizioni generali 81
1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza. 82
2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.
Rubrica modificata dall'art. 43, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Comma modificato dall'art. 98, c. 1, lett. i), del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza.».
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