Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo III - Rito ordinario
Capo I - Disposizioni generali 77
1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice. 79
2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria , il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. 80
3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale prov
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