Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo II - Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale
Capo I - Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale
1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa , ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. 76
2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.
Comma modificato dall'art. 42, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilità erariale, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.».
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