Decreto Interministeriale 14.04.2015
Capo IV - Disposizioni comuni relative alle modalità di finanziamento
1. I soggetti beneficiari, in relazione a ciascuno degli edifici destinatari degli investimenti, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CDP S.p.A. per mezzo PEC, entro 180 giorni dalla data di firma del contratto di finanziamento agevolato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: fondokyoto@pec.minambiente.it, cdpspa@pec.cassaddpp.it, l'avvenuto inizio dei lavori specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il quadro economico definitivo, redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12, commi 4 e 5. Eventuali richieste motivate di proroga dei termini di inizio lavori dovranno essere trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la relativa autorizzazione.
2. I lavori di realizzazione dell'intervento per singolo edificio devono terminare entro e non oltre i successivi 36 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato. Per giustificati motivi e previa istanza debitamente motivata da parte del soggetto beneficiario, può essere concessa una proroga del predetto termine fino ad un massimo di 18 mesi dalla data di scadenza.
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