Decreto Interministeriale 14.04.2015
Capo IV - Disposizioni comuni relative alle modalità di finanziamento
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, verifica la completezza documentale delle istanze pervenute e dei relativi allegati, nei limiti delle disponibilità delle risorse e tenuto conto di eventuali domande che dovessero risultare non ammissibili per carenza documentale o non sussistenza delle condizioni di procedibilità per l'accesso alle agevolazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può fare richiesta di chiarimenti e/o precisazioni necessari ai fini dell'istruttoria stessa, a mezzo PEC. Le risposte ai chiarimenti devono essere inoltrate a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricezione della richiesta. In caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di 15 giorni solari, l'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda. Resta inteso che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa.
2. A conclusione delle verifiche, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di ricezione delle domande ovvero dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l'Energia, adotta il relativo provvedimento di concessione o di diniego del finanziamento agevolato. Le verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 volte ad appurare la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente sono effettuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
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