Decreto Interministeriale 14.04.2015
Capo IV - Disposizioni comuni relative alle modalità di finanziamento
1. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione del tasso fisso determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre dell'anno.
3. Per le erogazioni, parziali o totali, dei prestiti in data anteriore all'inizio dell'ammortamento, gli interessi di preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso praticato sul prestito, dal giorno successivo all'erogazione fino al giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento.
4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro e non oltre la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento.
5. Nel caso di ritardo da parte del soggetto beneficiario nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al contratto di finanziamento agevolato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa a
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