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Decreto Interministeriale 14.04.2015

Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. (G.U. 13.05.2015, n. 109)

Capo IV - Disposizioni comuni relative alle modalità di finanziamento

Art. 14 - Casi di decadenza e revoca. Recupero somme

1. La mancata produzione della certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, comporta la revoca dell'intero finanziamento concesso. Tale certificazione deve essere prodotta insieme all'atto di collaudo.

2. Nel caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti di cui all'art. 9, gli stessi dovranno, a pena di revoca, produrre la certificazione sulla riduzione dei consumi insieme all'atto di collaudo di ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di investimento con le modalità previste dal richiamato art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2014.

3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono:

a) mancato rispetto degli adempimenti di legge;

b) mancata realizzazione, anche parziale, dell'intervento nei termini previsti dall'art. 13, comma 2;

c) sostanziale difformità tra il progetto presentato e quello effettivamente realizzato;

d) istanza basata su dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;

e) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;

f) in ogni altro caso in cui dati, notizie o fatti circostanziati fanno ritenere l'intervento non realizzabile;

g) nei casi indicati nel contratto di finanziamento allegato al secondo addendum alla convenzione di cui all'art. 12, comma 6, del presente decreto da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A.

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