Decreto Interministeriale 14.04.2015
Capo III - Fondi di investimento chiusi ai sensi dell'art. 9, comma 4, decreto-legge n. 91/2014
1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel progetto di investimento devono rispettare i criteri di cui all'art. 4 del presente decreto.
2. Ai progetti di investimento di cui all'art. 7 del presente decreto possono essere concessi, nei limiti di importo massimo finanziabile per singolo edificio di cui all'art. 5, comma 1 e nel limite massimo del 20% del valore del Fondo di investimento immobiliare, finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di 20 anni. L'importo massimo complessivo del finanziamento a tasso agevolato non può, in ogni caso, superare Euro 20.000.000,00 per singolo progetto di investimento. La durata massima del finanziamento agevolato non potrà comunque superare la durata massima del fondo di investimento immobiliare chiuso beneficiario del finanziamento costituito ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.
3. L'importo massimo finanziabile, comunque, non potrà essere superiore all'importo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera e) del presente decreto.
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