Decreto Interministeriale 14.04.2015
Capo III - Fondi di investimento chiusi ai sensi dell'art. 9, comma 4, decreto-legge n. 91/2014
1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, si intende il programma di valorizzazione, attraverso interventi di efficientamento energetico, riguardante gli immobili di proprietà pubblica, quali gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonché gli edifici destinati alla istruzione universitaria, ricompresi nei fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. I progetti di investimento dovranno garantire la convenienza economica e l'efficacia dell'intervento con identificazione dei tempi di ritorno dell'investimento. Tale dimostrazione dovrà essere rappresentata in un separato documento riportante i costi energetici per singole componenti concorrenti al calcolo della prestazione energetica complessiva dell'edificio, il costo energetico totale dell'edificio nella situazione anteriore all'intervento e i corrispondenti costi energetici per singole componenti e totale a realizzazione definitiva dell'intervento.
3. I soggetti proponenti il progetto di investimento dovranno, per ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare:
a) la tipologia di intervento da attuare;
b) i costi totali dell'intervento, compresi quelli derivanti dalla diagnosi energetica, dalla certificazione e dalla progettazione;
c) i costi energetici e di esercizio dell'immobile successivamente alla realizzazione dell'intervento;
d) i tempi di ritorno stimato
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