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Decreto Interministeriale 14.04.2015

Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. (G.U. 13.05.2015, n. 109)

Capo III - Fondi di investimento chiusi ai sensi dell'art. 9, comma 4, decreto-legge n. 91/2014

Art. 9 - Fondi d'investimento immobiliari chiusi

1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare chiusi degli immobili ricompresi nel progetto di investimento di cui all'art. 7 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme e le procedure previste all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. I fondi immobiliari di investimento chiusi presentano la domanda di finanziamento agevolato nelle forme di cui al successivo art. 10, comma 1 e si impegnano a pagare le rate di rimborso del finanziamento.

3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica, in particolare per il soggetto pubblico che conferisce gli immobili.

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