Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 02.09.2014, n. 166
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
c) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
d) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
e) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari iscritte all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
f) «fondi pensione preesistenti»: i fondi pensione di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelli istituiti all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
g) «fondi pensione interni»: i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o società;
h) «fondi pensione dotati di soggettività giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
i) «fondi pensione privi di soggettività giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
j) «fondi pensione aperti»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legislativ
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