Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 02.09.2014, n. 166
Capo I - Disposizioni di carattere generale
1. Il presente regolamento si applica a tutti i fondi pensione, salvo le esclusioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano a:
a) forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (PIP);
b) fondi pensione preesistenti che gestiscono le attività mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal Codice delle assicurazioni private, limitatamente alle predette gestioni assicurative.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente regolamento si applicano ai fondi pensione interni solo in quanto risultino costituiti come patrimonio separato ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 6 si applicano alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, limitatamente alla parte del patrimonio relativa alle adesioni raccolte in Italia.
5. Sono fatte salve le deroghe di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.