Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 02.09.2014, n. 166
Formula iniziale
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Visto l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi;
Visto il regolamento 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
Visto l'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari e, in particolare, l'articolo 6, comma 5-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuate le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;
Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;
Visto il decreto 10 maggio 2007 n. 62, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante il regolamento per l'adeguamento delle forme pensionistiche complementari preesistenti alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
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