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Decreto Direttoriale MIUR 01.07.2014, prot. n. 2216

Bando per la diffusione della Cultura Scientifica 2014.

Titolo 2 - Contributi annuali per attività coerenti con le finalità della legge n. 113/91 e destinati alle istituzioni scolastiche

Art. 6 - Criteri di valutazione

1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge 113/91.

2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.

3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, riferiti alle attività previste nel progetto, assegnando i relativi punteggi:

a) Qualità scientifica/tecnica del progetto (max 20 punti);

b) Coinvolgimento in collaborazione di altre scuole o enti esterni, anche in funzione di un miglior collegamento con il mondo della ricerca e della produzione (max 20 punti);

c) Qualità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili ai proponenti (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), ed effettivo coinvolgimento degli studenti (max 10 punti);

d) Capacità di acquisizione di altre risorse esterne, in particolare europee (max 5 punti);

e) Potenzialità di trasferimento delle metodologie e dei progetti ad altre scuole ed enti (max 5 punti).

4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle r

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