Decreto legge 24.06.2014, n. 90
Titolo IV - Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico
Capo II - Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico
1. All'art. 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax».
2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16-ter:
1) al comma 1, le parole: «dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa»;
b) dopo l'art. 16-sexies è inserito il seguente:
«Art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). - 1. La disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».
3. All'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni,
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.