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Decreto legge 24.06.2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (G.U. 24.06.2014, n. 144)

Titolo IV - Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico

Capo II - Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico

Art. 45 bis - Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche.

1. All'art. 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax».

2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 16-ter:

1) al comma 1, le parole: «dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa»;

b) dopo l'art. 16-sexies è inserito il seguente:

«Art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). - 1. La disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

3. All'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni,

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