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Decreto legge 24.06.2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (G.U. 24.06.2014, n. 144)

Titolo IV - Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico

Capo II - Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico

Art. 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;

b) all'art. 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;

c) all'art. 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;

c-bis) all'art. 9, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis»;

d) all'art. 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'art. 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.».

2. All'art. 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Le d

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