Decreto legge 24.06.2014, n. 90
Titolo IV - Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico
Capo II - Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;
b) all'art. 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;
c) all'art. 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
c-bis) all'art. 9, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis»;
d) all'art. 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'art. 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.».
2. All'art. 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Le d
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.