Decreto legge 24.06.2014, n. 90
Titolo IV - Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico
Capo II - Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»;
b) all'art. 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo» sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325»;
c) all'art. 207, secondo comma, le parole: «che le sottoscrive» sono soppresse.
1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica»;
b) all'art. 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.