IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MIUR 20.06.2014, prot. n. 487

Disposizioni integrative percorsi TFA.

Art. 5 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono valide sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1 del d.m. n. 139 del 2011.

2. Nel caso di attivazione di percorsi di TFA presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano in via analogica le norme del presente decreto. Le verifiche di cui all'articolo 2 del presente decreto sono effettuate dalla competente Direzione generale di concerto con i direttori degli USR delle rispettive sedi delle istituzioni.

3. Le sole attività di insegnamento di cui al gruppo A, come indicato nell'Allegato A, possono essere erogate con modalità a distanza, fermo restando l'obbligatorio assolvimento presenza di determinate attività tra le quali quelle di tirocinio e della valutazione finale.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.