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Decreto MIUR 20.06.2014, prot. n. 487

Disposizioni integrative percorsi TFA.

Art. 4 - Svolgimento dei corsi

1. I corsi si svolgono secondo il calendario fissato dai dipartimenti. In linea di massima, le lezioni si tengono nelle ore pomeridiane, fatte salve le diverse disposizioni stabilite dai dipartimenti tenuto anche conto delle comprovate esigenze professionali dei corsisti e dell'organizzazione di fasi intensive dei corsi da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.

2. Il contingente dei posti è determinato ai sensi del d.m. n. 249 del 2010.

3. Il candidato che risulta collocato in posizione utile in più classi di concorso deve optare per una di esse consentendo così lo scorrimento delle graduatorie relative ai percorsi attivati per le classi di concorso per le quali rinuncia.

4. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Le assenze sono determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del d.m. n. 249 del 2010, e sono compensate attraverso attività stabilite dai docenti dei singoli insegnamenti o laboratori o, nel caso del tirocinio, dai tutor coordinatori.

5. I corsisti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno sono esonerati dai relativi insegnamenti e ore di tirocinio, in quanto sono da considerarsi già assolti.

6. Ulteriori riconoscimenti di crediti sono disposti, a richiesta dell'interessato e a seguito di valutazione della corrispondenza tra i contenuti specifici del corso e i crediti già assolti, dai consigli di corso di tirocinio, limitatamente agli insegnamenti.

7. Le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla tabella 11 di cui al d.m. n. 249 del 2010, sono definiti nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.

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