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Decreto MIUR 20.06.2014, prot. n. 487

Disposizioni integrative percorsi TFA.

Art. 3 - Disposizioni in merito al test preliminare

1. Il test preliminare è costituito da sessanta domande a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, una sola delle quali corretta. Cinquanta domande sono destinate a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto d'insegnamento di ciascuna classe di concorso e dieci domande il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell'ambito della competenza dell'italiano. Il test preliminare ha la durata di centoventi minuti. La risposta corretta vale 0,5 punti, la mancata o errata risposta 0 punti, senza penalizzazioni. Nel corso delle prove, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 del d.m. n. 312 del 2014, è consentito esclusivamente l'uso di materiale consegnato dal comitato di vigilanza.

2. Con particolare riferimento agli accorpamenti di cui al d.m. n. 312 del 2014, anche al fine di salvaguardare la specificità delle singole classi di concorso, fatta salva la procedura inerente gli ambiti disciplinari 1 (25/A e 28/A), 2 (29/A e 30/A), 3 (31/A e 32/A), 4 (43/A e 50/A) e 5 (45/A e 46/A con i rispettivi sottocodici) descritta ai successivi commi 3 e 4, il relativo test preliminare è suddiviso in due parti:

a) la prima parte, che ha una durata pari a 100 minuti, è costituita, per ciascuno degli accorpamenti, da 40 quesiti diretti ad accertare la conoscenza degli aspetti fondamentali e comuni delle discipline accorpate e da 10 quesiti diretti ad accertare il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell'ambito della competenza dell'italiano;

b) la seconda parte, che ha una durata pari a 20 minuti, è costituita da 10 quesiti diretti ad accertare le conoscenze disciplinari specifiche di ciascuna delle classi di concorso ricomprese nell'accorpamento, alle cui prove i candidati hanno chiesto di partecipare.

La votazione attribuita al t

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