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Decreto MIUR 20.06.2014, prot. n. 487

Disposizioni integrative percorsi TFA.

Art. 2 - Istituzione dei corsi di TFA

1. I corsi di TFA di cui all'articolo 1, comma 1, sono istituiti e attivati dalle università, anche in modalità interateneo. La loro istituzione è subordinata, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.m. n. 39 del 2011, anche all'acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, d'intesa con il Direttore dell'USR, che valuta la coerenza della proposta con il d.m. n. 249 del 2010 e con i requisiti indicati al successivo comma 2.

2. Sono requisiti per l'istituzione dei percorsi di TFA:

a) presenza nel dipartimento di un percorso di laurea magistrale previsto quale titolo di accesso alla relativa classe di concorso;

b) conclusione di convenzioni finalizzate all'individuazione delle istituzioni, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, presso le quali, per le relative classi di concorso, svolgere le attività di tirocinio. Nel caso in cui vi sia la documentata impossibilità di svolgere l'intera attività di tirocinio presso alcune istituzioni scolastiche, in ragione dell'assenza dell'insegnamento previsto - con particolare riferimento alle classi di concorso relative alle lingue straniere: albanese, arabo, cinese, neoebraico, giapponese, neogreco, portoghese e russo -, sono individuate altre istituzioni scolastiche presso le quali svolgere alcune parti dell'attività di tirocinio e altre istituzioni formative presso le quali, su autorizzazione degli USR, svolgere la parte disciplinare dell'attività del tirocinio. L'individuazione delle predette istituzioni rientra nell'ambito dell'offerta formativa ed è disposta prima dell'attivazione dei corsi;

c) predisposizione di una proposta didattica conforme ai contenuti dell'allegato A, parte integrante del presente decreto, e al succes

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