Decreto MIUR 20.06.2014, prot. n. 487
Allegato A -
Il presente allegato A integra la tabella 11 allegata al d.m. n. 249 del 2010 con riferimento alla valutazione degli insegnamenti, ai requisiti fondamentali per l'istituzione dei percorsi e ai livelli minimi organizzativi e didattici richiesti.
1. I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso, ad eccezione dei percorsi relativi agli ambiti verticali 1, 2 ,3, 4 e 5 in quanto sono comuni per ciascun ambito, e prevedono il conseguimento di 60 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito, crediti formativi).
Coloro che conseguono l'abilitazione a seguito dei percorsi di tirocinio formativo attivo devono:
a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di trasmetterle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
d) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative;
e) aver acquisito piena padronanza dell'applicazione alla didattica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
2. Al fine di conseguire tali obiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede:
a) insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni educativi speciali;
b) insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe e
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