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Decreto MIUR 29.12.2014, n. 976

Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170.

Art. 1 - Mobilità internazionale degli studenti

1. Per l'obiettivo di cui alla lett. a) della legge è destinato rispettivamente il 75% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università statali e il 100% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università non statali legalmente riconosciute. Le predette risorse sono ripartite tra le Università in base ai seguenti parametri:

a) Numero degli studenti regolari ai Corsi di tutti e tre i cicli, con l'esclusione degli immatricolati al primo anno delle Lauree di primo livello e delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico (peso = 0,35).

b) CFU conseguiti all'estero nell'a.a. precedente dagli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi (peso 0,3).

c) Numero di laureati dell'anno solare precedente che hanno acquisito almeno 9 CFU all'estero (peso 0,3).

d) Numero di dottori di ricerca dell'ultimo ciclo concluso che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero (peso = 0,05).

2. Nell'ambito di ciascuna assegnazione l'Ateneo procede all'incremento dell'importo mensile della borsa stabilito dal programma Erasmus plus o all'accensione di ulteriori borse di mobilità internazionale per attività formative finalizzate al conseguimento del Titolo, compresa la mobilità per dottorato di ricerca.

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