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Decreto MIUR 29.12.2014, n. 976

Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170.

Art. 2 - Tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero

1. Per l'obiettivo di cui alla lett. b) della legge è destinato il 15% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università statali. Le predette risorse sono ripartite in proporzione al costo standard definito in attuazione di cui all'art. 8 del d.leg.vo 29 marzo 2012, n. 49 relativo al totale degli studenti in corso nell'anno di riferimento che hanno ottenuto almeno 20 CFU.

2. Ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari. I predetti assegni sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio di cui al d.leg.vo 29 marzo 2012, n. 68.

3. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale l'importo dell'assegno mensile, rapportato all'impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà superare il limite di 4.000 euro per anno.

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