Decreto Direttoriale MIUR 01.12.2014, prot. n. 958
Le istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, che intendano avanzare progetti coerenti con le tipologie di corso, di cui all'art. 4 del presente decreto, possono presentare la propria candidatura agli Uffici Scolastici Regionali. Le candidature sono valutate da Commissioni nominate dai Direttori generali degli dagli Uffici Scolastici Regionali. Alla valutazione si provvede, come indicato nell'art. 5, comma 7 del D.M. n. 351/2014, attribuendo, un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti)
b) progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti)
c) qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).
La disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, di aule corsi debitamente attrezzate costituiscono requisito necessario per l'ammissibilità delle candidature.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.