CCNQ 17.10.2013
Capo II - Ripartizione delle prerogative sindacali nei restanti comparti
1. È confermato il contingente di n. 1.313 distacchi sindacali definito dall'art. 5, comma 3, del CCNQ del 9 ottobre 2009, utilizzabile nei comparti di contrattazione delle Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola e Università, come definiti dal CCNQ 11 giugno 2007.
2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti ivi elencati dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1, nelle more della razionalizzazione dei comparti di contrattazione collettiva, è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 8 a n. 15.
4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del Comparto Ministeri e del Comparto Scuola è possibile utilizzare in forma compensativa i distacchi di loro pertinenza, rispettivamente nei comparti Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché nel comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione s
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