CCNQ 17.10.2013
Capo I - Ripartizione delle prerogative sindacali nei comparti regioni - autonomie locali e servizio sanitario nazionale
1. Sono confermati i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere e) ed i). Tali contingenti sono pari a n. 540 distacchi per il comparto Regioni e autonomie locali e n. 380 distacchi per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale, ripartiti secondo le tavole rispettivamente n. 2 e n. 3 allegate.
2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui:
1 - n. 41 minuti destinati al monte ore di singola amministrazione;
2 - n. 19 minuti cumulati a livello nazionale sotto forma di distacchi.
3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, lett. b) punto a. sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
4. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 2, lettera b) punto b. ammonta a n. 98 distacchi per il comparto Regioni e autonomie locali e a n. 110 distacchi per il comparto Sa
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