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CCNQ 17.10.2013

Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013 - 2015.

Capo II - Ripartizione delle prerogative sindacali nei restanti comparti

Art. 4 - Permessi sindacali

1. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 76 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

2. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 1, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I permessi di cui al comma 1, lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, come di seguito integrate.

4. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 3, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui ai commi 5 e 6.

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