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Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29.01.2013

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 15.02.2013, n. 39)

Art. 9 - Approvazione dei programmi

1. Sulla base del punteggio finale riportato, i Comitati regionali di cui all'art. 7 approvano i programmi secondo la valutazione di cui all'art. 8. I Comitati regionali trasmettono i programmi approvati alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che svolge la funzione di raccordo e di supervisione dell' attività di formazione all'estero.

2. Entro dieci giorni dall'inizio delle attività il soggetto proponente ne dà comunicazione ai Comitati regionali.

3. Entro venti giorni dalla conclusione delle attività, il soggetto proponente trasmette ai competenti Comitati i nominativi dei partecipanti al programma, allegando in copia le attestazioni acquisite e l' elenco dei datori di lavoro disponibili all'assunzione. Tali nominativi saranno inseriti nelle apposite liste di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto.

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